Licenziamenti Jobs Act e comunicazione telematica offerta di conciliazione
22/11/2024
Con il Decreto attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge delega sul Jobs act) è in vigore, dal 7 marzo 2015, l'obbligo di offerta di conciliazione per i licenziamenti illegittimi intercorsi tra rapporti di lavori istituiti dalla data successiva a quella del 7 marzo 2015.
Il nuovo istituto comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di offrire una somma pecuniaria, predeterminata in modo certo, in cambio della rinuncia da parte del lavoratore licenziato all'impugnazione del licenziamento presso il giudice del lavoro.
La somma offerta al lavoratore non è imponibile ai fini fiscali.
L'istituto si applica a lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015 sono:
-assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1 co. 1;
-interessati da una trasformazione in contratto a tempo indeterminato del proprio contratto a tempo determinato o del proprio contratto di apprendista ex art. 1 co. 2;
-assunti in data ANTECEDENTE al 7 marzo 2015 presso un'azienda sotto i 15 dipendenti che, dopo il 7 marzo 2015, supererà la soglia dei 15 dipendenti (art.1 co. 3).
Per assicurare il monitoraggio sul ricorso all'istituto della conciliazione, il legislatore ha disposto per il datore di lavoro l'obbligo di effettuare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro una comunicazione circa l'assolvimento dell'obbligo e l'esito dell'offerta di conciliazione.
Tale comunicazione è aggiuntiva e non sostitutiva della regolare comunicazione telematica della cessazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 4-bis punto 6-ter del D.lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni/integrazioni.
Per effettuare la comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi presso il portale telematico www.cliclavoro.it e accedere all'applicazione "UNILAV" presente nella sezione "ADEMPIMENTI".
La conciliazione dovrà avvenire in una delle sedi indicate dall'art.2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'art.82 comma 1 del decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003.