Domande 'Bonus Bebè'. Circolare Inps
25/11/2024
L’Inps ha finalmente pubblicato la circolare n. 93 del 8 maggio 2015 con la quale vengono fornite prime indicazioni per accedere al cosiddetto “bonus bebè”, previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
La circolare interviene a seguito del Dpcm (G.U. n. 83 del 10/4/2015), attuativo della nuova disposizione e vigente al 27 aprile 2015.
Si ricorda che l’importo del bonus bebè è di 960 euro annui (80 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e che è corrisposto dall’Inps mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione o dell’affidamento preadottivo. È concesso a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Per i nuclei in possesso di Isee non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno raddoppia ed è pari a 1.920 euro (160 euro al mese).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Nel periodo transitorio, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del Dpcm 27/2/ 2015), i termini di 90 giorni scadono il 27 luglio 2015. Se la domanda è presentata oltre questa data, l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
L’Inps precisa che l’assegno è erogato per un massimo di 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
La domanda di assegno va inoltrata all’Istituto assicuratore esclusivamente in via telematica mediante le consuete modalità previste, e attraverso gli enti di Patronato.